Art. 10. Contributo per l'accesso e la frequenza
    Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 10,33 per il
bollo relativo alla istanza di iscrizione.
    Tutti  i  dottorandi  con  borsa  o  senza  borsa  sono tenuti al
versamento  di  Euro  100  a titolo di tassa regionale per il diritto
allo studio.
    Per  i  dottorandi  non  titolari  di borsa di studio l'ammontare
annuo  della  tassa  di  iscrizione  per  l'accesso ai corsi e per la
relativa  frequenza  e'  pari  a  Euro 266,45 ed e' comprensiva della
tassa  regionale  per  il diritto allo studio. La tassa di iscrizione
non  e'  soggetta  ad  alcuna  riduzione,  e'  da  versare al momento
dell'iscrizione.
    Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione (ad eccezione
della  tassa regionale per il diritto allo studio) tutti i dottorandi
che risultano:
      1)  beneficiari  di borsa di studio concessa dalla regione o ne
risultano assegnatari;
      2) beneficiari di prestito d'onore;
      3)  portatori  di  handicap con invalidita' pari o superiore al
66%.
    Sono  esonerati  temporaneamente  dal  pagamento  della  tassa di
iscrizione  coloro  che  presentano domanda di borsa di studio presso
l'ISU.  In  questo  caso  all'atto  dell'iscrizione e' dovuta la sola
tassa regionale per il diritto allo studio.
    Alla  pubblicazione delle graduatorie provvisorie, coloro che non
risultano  beneficiari  di  borsa  sono  tenuti a versare la tassa di
iscrizione.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente  dai  contributi  per  l'accesso  e  la frequenza dei
corsi,  sono  comunque  obbligati  a pagare la tassa regionale per il
diritto allo studio.
    Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei  contributi  per  l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3,   della  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  possono  essere  coperti
dall'Universita'  anche  mediante  convenzioni  con soggetti estranei
all'Amministrazione  universitaria,  da stipulare in data antecedente
alla  scadenza prevista dal presente bando, per la proposizione delle
domande.