Art. 3.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  della  pubblicazione  comincera' a
decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995,  n. 120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995,   n. 236,  per  la  presentazione  al  rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.