Art. 3.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  della  pubblicazione  comincera' a
decorrere   ii'   termine   previsto  dall'art. 9  del  decreto-legge
21 aprile  1995,  n. 120,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.