Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di  parita'  di  punteggio saranno applicati i seguenti
criteri:
      per  posti  coperti  da  borsa di studio prevale la valutazione
della  situazione  economica,  determinata  ai  sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
      per  posti  non coperti da borsa di studio prevale il candidato
che  ha riportato il punteggio piu' alto nella prova scritta; in caso
di  ulteriore  parita' e' attribuita priorita' a chi ha conseguito il
maggiore punteggio nell'esame finale per il conseguimento del diploma
di  laurea;  solo  in  caso  di  ulteriore  parita'  e' attribuita la
priorita' al soggetto anagraficamente piu' giovane.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine di graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare l'opzione scritta.
    I  cittadini extracomunitari titolari di borsa di studio concessa
dal  Governo  italiano  o dal Governo di appartenenza e i titolari di
assegno  di  ricerca  che  abbiano  superato  le  prove d'esame, sono
ammessi, senza borsa di studio, in soprannumero, (per le modalita' di
iscrizione in soprannumero vedere quanto previsto all'art. 1).