Art. 11.
    I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca  relativa  al  piano  approvato  dal  collegio  docenti  ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  previo parere favorevole del
collegio  docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri
per  il  bilancio  dell'ateneo  e  non  da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.  Il  provvedimento  di  esclusione  per gravi inadempienze
nello  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  in  relazione  alle
modalita'  stabilite  dal  collegio dei docenti, comportano la revoca
della  borsa  con  obbligo  di  restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi  all'anno  per  cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora   l'interessato  non  abbia  ottenuto  l'ammissione  all'anno
successivo.
    Il  servizio  militare,  la  maternita'  e le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
    E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
    E'  vietata  la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.