Art. 11. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti ed a presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi originali. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del collegio docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.