Art. 9.
    Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un  importo  pari  a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1,
lettera a   della   legge   3 agosto   1998,   n. 315,  e  successive
modificazioni.
    A  parita'  di  merito,  per  tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria,   prevale  la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    Nel  caso  in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell'anno alla borsa di studio questa verra' assegnata al primo
dottorando  in  graduatoria  non  borsista. La rinuncia alla borsa di
studio  si  intende  definitiva,  anche  se  il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
Tali  periodi  non  possono  complessivamente superare la meta' della
durata  del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale
o convenzionale.
    Per  periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi  e' necessario il parere favorevole del collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.