Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita' finanziaria, l'Azienda Policlinico universitario a gestione diretta di Udine stipulera' un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con i vincitori del concorso, dichiarati idonei dal medico competente ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 626/1994, inquadrandoli nella categoria C, posizione economica iniziale, area socio-sanitaria, da adibire alle mansioni corrispondenti a quelle previste per il profilo di infermiere del S.S.N. Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una della due parti, il dipendente si intende confermato in servizio.