Art. 2.
       Domanda di trasferimento e termine per la presentazione

    La   domanda  di  trasferimento,  redatta  dal  giudice  di  pace
sull'apposito  modulo  allegato  al  bando  di  concorso (Modulo A) e
diretta  al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  deve  essere
presentata  nelle  ore  di  ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego
raccomandato,  al presidente della Corte di appello nel cui distretto
e' compresa la sede per la quale intende concorrere, entro il termine
perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Le  domande  di  trasferimento  si  considerano prodotte in tempo
utile   anche   se  spedite,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  entro  il  termine  suindicato.  A  tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    In   caso   di   trasmissione   della   domanda  a  mezzo  posta,
l'Amministrazione   giudiziaria   non   assume   responsabilita'  per
eventuali  dispersioni,  ritardi  o  disguidi  non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
    Ciascun aspirante puo' formulare domanda di trasferimento per una
sola  delle  sedi  oggetto  di pubblicazione del singolo distretto di
Corte di appello.
    Non  e'  ammesso un ordine di preferenza delle domande presentate
per  diversi  distretti.  In presenza di piu' domande relative a sedi
ubicate   in   diversi   distretti,   il  Consiglio  superiore  della
magistratura si riserva di individuare quella da coprire in base alle
esigenze dell'ufficio.
    La  domanda  di  trasferimento  deve, a pena di inammissibilita',
contenere  la  dichiarazione  dell'aspirante  di  non  incorrere,  in
relazione alla sede per la quale intende essere trasferito, in alcuna
delle  cause  di  incompatibilita'  previste  dall'art. 8 della legge
21 novembre  1991,  n. 374  e  successive  modificazioni (1), nonche'
l'impegno  a  rimuovere  le  cause  di incompatibilita' eventualmente
esistenti  prima  della  data della deliberazione di trasferimento da
parte del Consiglio superiore della magistratura.
    Il  giudice  di  pace  aspirante  al trasferimento nella domanda,
compilata  secondo  il  modulo allegato al presente bando (Modulo A),
deve  dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza e deve
indicare:
      1) la data e il luogo di nascita;
      2) il numero di codice fiscale;
      3) la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o
di conferma nell'incarico di giudice di pace;
      4)  l'ufficio  del  giudice  di  pace  ove  attualmente  presta
servizio;
      5)  la  data  di  assunzione del possesso delle funzioni presso
l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio;
 
              (1)  Si  riporta  il  testo integrale dell'art. 8 della
          legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni:
                «Art. 8. Incompatibilita' - 1. Non possono esercitare
          le funzioni di giudice di pace:
                  a)   i   membri   del   Parlamento,  i  consiglieri
          regionali,  provinciali,  comunali  e  circoscrizionali,  i
          componenti  del comitati di controllo sugli atti degli enti
          locali e delle loro sezioni;
                  b)  gli  eccleslastici  e  i  ministri di qualunque
          confessione religiosa;
                  c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre
          anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi
          nei partiti politici;
                  c-bis)  coloro che svolgono attivita' professionale
          per  imprese  di  assicurazione  o  banche  oppure hanno il
          coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini
          entro   il  primo  grado  che  svolgono  abitualmente  tale
          attivita'.
                    1-bis.  Gli  avvocati  non  possono esercitare le
          funzioni  di  giudice di pace nel circondario del tribunale
          nel  quale  esercitano  la  professione  forense ovvero nel
          quale esercitano la professione forense i loro associati di
          studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo
          grado o gli affini entro il primo grado.
                    1-ter.  Gli  avvocati che svolgono le funzioni di
          giudice  di pace non possono esercitare la funzione forense
          dinanzi   all'ufficio   del   giudice   di  pace  al  quale
          appartengono  e  non  possono  rappresentare,  assistere  o
          difendere  le  parti  di  procedimenti  svolti  dinanzi  al
          medesimo  ufficio  nei  successivi  gradi  di  giudizio. Il
          divieto  si  applica  anche  agli  associati  di studio, al
          coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e
          agli affini entro il primo grado.».