Art. 3. Titoli di preferenza Il presidente della Corte di appello trasmettera' le domande di trasferimento al Consiglio superiore della magistratura unitamente alle domande di ammissione al tirocinio. Le domande saranno valutate dal Consiglio superiore della magistratura secondo le modalita' ed i criteri stabiliti al «Capo VIl - Trasferimenti» della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 30 luglio 2002 (Allegato 2). Nella ipotesi in cui per il singolo posto siano state presentate domande di trasferimento di piu' aspiranti, verra' preferito il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza. Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, l'esercizio, anche pregresso: a) delle funzioni di giudice di pace; b) di altre funzioni giudizlarie, anche onorarie; c) della professione forense; d) di funzioni notarili. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono essere presentati unitamente alla domanda di trasferimento e devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente giã avvenuta dell'esercizio delte relative attivita' e funzioni. La mancanza di tale indicazione costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza al fini della formazione delle graduatorie. Il periodo di esercizio delle attivita' e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi e' considerato equivalente ad un anno. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le suindicate attivita' e funzioni, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito il piu' giovane di eta'.