Art. 8.
                         Tirocinio e nomina

    Il  Consiglio  superiore della magistratura delibera l'ammissione
al  tirocinio  per un numero di aspiranti non superiore al doppio del
numero  dei  posti di cui all'elenco allegato, tenuto conto dei posti
coperti con i trasferimenti.
    L'aspirante  ammesso  al  tirocinio  dovra'  svolgere,  ai  sensi
dell'art. 4-bis  della  legge  21 novembre  1991, n. 374 e successive
modificazioni,  un  periodo di tirocinio della durata di sei mesi nei
termini  e  secondo  le modatita' stabitite dal Consiglio giudiziario
integrato,  in  attuazione  delle  direttive  del Consiglio superiore
della  magistratura di cui alla delibera adottata nella seduta del 30
lugtio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Il  candidato  dichlarato idoneo al termine del tirocinio, ma che
non sia stato norninato in nessuna delle sedi indicate nella domanda,
potra'  chiedere  di  essere  destinato  ad altra sede vacante per la
quale  non sia stata gia' disposta la pubblicazione a norma dell'art.
4,  comma  1,  della stessa legge, nei termini e secondo le modalita'
stabilite dal presidente della Corte di appello.