Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice, nominata dal rettore, su proposta del collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito nella prova scritta una votazione non inferiore a 40/60. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato un punteggio non inferiore a 40/60. Il punteggio finale risultera' dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritta e orale.