Art. 10. Prova di selezione culturale 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova di selezione culturale. Detta prova avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, secondo il seguente diario: a) 15 gennaio 2004, con inizio non prima delle ore 9,00, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (1), 5° corso allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la «A» e la «L»; b) 15 gennaio 2004, con inizio non prima delle ore 14,30, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (1), 5° corso allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la «M» e la «Z»; c) 16 gennaio 2004, con inizio non prima delle ore 9,00, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (1), 5° corso allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 23 dicembre 2003, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile anche sul sito web «www.carabinieri.it» e presso i comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 9 marzo 2004 verra' pubblicato avviso concernente il diario di svolgimento della prova di selezione culturale per i corsi successivi a quelli sopraindicati di ciascuno dei concorsi di cui al piu' volte citato art. 1 del presente decreto. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. La prova, della durata non superiore a centoventi minuti, consistera' nella somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata, di cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova sara' intesa ad accertare il grado di cultura generale, la conoscenza di argomenti di attualita', di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, nonche' la capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. 3. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 8, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun concorrente e' 30 punti. Al termine della prova di selezione culturale, la cui correzione sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la Commissione, in base al punteggio conseguito dai concorrenti, formera', per ciascun concorso, corso e specialita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) una graduatoria per individuare coloro che saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 12. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 15, comma 1, e 16, comma 1. 6. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 5, i concorrenti nei limiti numerici di seguito indicati, dei quali quelli di sesso femminile - solo per l'ammissione ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale - non potranno superare la percentuale del 20% fissata dal decreto ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse: a) concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): (1) 5° corso: duecentosettanta concorrenti, dei quali almeno trentasei diplomati presso le scuole militari e gli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, trentasei figli di militari deceduti in servizio e non piu' di cinquantaquattro di sesso femminile; (2) 6° corso: duecentosettanta, dei quali almeno trentasei diplomati presso le scuole militari e gli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, trentasei figli di militari deceduti in servizio e non piu' di cinquantaquattro di sesso femminile; (3) 7° corso: duecentosettanta concorrenti, dei quali almeno trentasei diplomati presso le scuole militari e gli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, trentasei figli di militari deceduti in servizio e non piu' di cinquantaquattro di sesso femminile; b) concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): (1) 5° corso: trecentoquindici concorrenti, cosi' ripartiti: novantacinque per la specialita' amministrazione; centocinquanta per la specialita' medicina; venticinque per la specialita' veterinaria; quarantacinque per la specialita' telematica; (2) 6° corso: duecentonovanta concorrenti, cosi' ripartiti: novantacinque per la specialita' amministrazione; trentacinque per la specialita' commissariato; novanta per la specialita' medicina; venticinque per la specialita' genio; quarantacinque per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica; (3) 7° corso: duecentosessantacinque concorrenti, cosi' ripartiti: novantacinque per la specialita' amministrazione; sessanta per la specialita' medicina; venticinque per la specialita' psicologia applicata; quarantacinque per la specialita' telematica; quindici per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica; venticinque per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia. Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria di cui al comma 5, all'ultimo posto utile. 7. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nelle graduatorie di cui ai commi 5 e 6 riceveranno comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, di ammissione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12. 8. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nelle graduatorie medesime non riceveranno alcuna comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 o 06/8098.2936, ovvero consultando il sito web «www.carabinieri.it»