Art. 11. Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che si siano utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10. 2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa la commissione disporra' di un punteggio di 10/30, cosi' ripartiti: a) titoli di studio posseduti in aggiunta a quelli richiesti per la partecipazione al concorso, esami universitari superati successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, diplomi di specializzazione, frequenza di corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici: fino a sei punti; b) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino a due punti; c) servizio militare, nonche' servizio, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione, in relazione alla tipologia ed alla durata: fino a due punti.