Art. 11.
                       Valutazione dei titoli
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 9, comma 1,
lettera  a),  i  titoli  dei  soli concorrenti che si siano utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10.
    2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda  di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa
la commissione disporra' di un punteggio di 10/30, cosi' ripartiti:
      a) titoli  di  studio  posseduti in aggiunta a quelli richiesti
per  la  partecipazione  al  concorso,  esami  universitari  superati
successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado posseduto, diplomi di specializzazione, frequenza di
corsi  di  specializzazione,  dottorati  di  ricerca, master ed altri
titoli accademici e tecnici: fino a sei punti;
      b) pubblicazioni  a  stampa  di  carattere tecnico-scientifico,
attinenti  lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate
in  riviste  scientifiche,  con  esclusione delle tesi di laurea o di
specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte
in   collaborazione  la  valutabilita'  della  singola  pubblicazione
avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei
singoli autori: fino a due punti;
      c) servizio   militare,   nonche'   servizio,   attivita'   e/o
collaborazioni  prestati  alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione,  in  relazione alla tipologia ed alla durata: fino a
due punti.