Art. 12. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10, commi 5 e 6. 2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove. 3. Le prove di efficienza saranno svolte con le modalita' definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Alle prove di efficienza fisica tutti i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica. I concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 13, comma 4, lettera d). 4. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5') ; piegamenti sulle braccia (minimo 13, tempo limite 2'); salto in alto (minimo 110 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'allegato «E», che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'e 35"); piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2'); salto in alto (minimo 90 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'allegato «E», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6') ; piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2'); salto in alto (minimo 100 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 35"); piegamenti sulle braccia (minimo 5, tempo limite 2'); salto in alto (minimo 80 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori, indicati per i concorrenti di sesso maschile commi 4 e 6 e per quelli di sesso femminile nei commi 5 e 7, determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. I citati allegati «E» ed «F» contengono disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.