Art. 12.
                     Prove di efficienza fisica
    1.  Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
utilmente  collocati  nelle graduatorie di cui al precedente art. 10,
commi 5 e 6.
    2.  La  convocazione  a  dette  prove  sara' data a mezzo lettera
raccomandata,  assicurata  o  telegramma  tramite il Comando generale
dell'Arma   dei   carabinieri  -  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  -  Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione
verra'  indicata  la  sede  presso la quale avranno luogo le suddette
prove.
    3.  Le  prove  di  efficienza  saranno  svolte  con  le modalita'
definite   in  apposito  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.
    Alle  prove  di  efficienza  fisica tutti i concorrenti convocati
dovranno   presentarsi   muniti  di  tenuta  ginnica  e  produrre  il
certificato   di  idoneita'  ad  attivita'  sportiva  agonistica  per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.  La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non  ammissione  del  concorrente  a sostenere le prove di efficienza
fisica.
    I  concorrenti  di  sesso  femminile dovranno inoltre presentarsi
muniti  di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  di presentazione, per lo svolgimento in
piena  sicurezza  delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 13, comma 4, lettera d).
    4.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per  il  concorso  di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), per i concorrenti di sesso maschile,
consisteranno  nell'esecuzione,  in  sequenza,  dei seguenti esercizi
obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5') ;
      piegamenti sulle braccia (minimo 13, tempo limite 2');
      salto in alto (minimo 110 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'allegato «E», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per  il  concorso  di cui
all'art. 1,   comma  1,  lettera  a),  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'e 35");
      piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2');
      salto in alto (minimo 90 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e' riportato nell'allegato «E», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    6.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per  il  concorso  di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), per i concorrenti di sesso maschile,
consisteranno  nell'esecuzione,  in  sequenza,  dei seguenti esercizi
obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6') ;
      piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
      salto in alto (minimo 100 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'allegato «F», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    7.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per  il  concorso  di cui
all'art. 1,   comma  1,  lettera  b),  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 35");
      piegamenti sulle braccia (minimo 5, tempo limite 2');
      salto in alto (minimo 80 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e' riportato nell'allegato «F», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    8.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori, indicati per i concorrenti di sesso maschile commi 4 e 6
e  per  quelli  di  sesso  femminile  nei  commi  5 e 7, determinera'
giudizio  di  non  idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi
accertamenti   psico-fisici   ed   attitudinali  e  l'esclusione  dal
concorso.
    Il   superamento  di  tutti  gli  esercizi  obbligatori,  invece,
determinera'  giudizio  di idoneita' alle prove di efficienza fisica,
senza attribuzione di alcun punteggio.
    I  citati  allegati  «E»  ed «F» contengono disposizioni circa le
modalita'  di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere  i  concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di  precedente  infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli
esercizi.