Art. 14. Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, sempre presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione del piu' volte citato art. 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002. 3. Al termine di tali accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 4. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai risultati degli accertamenti effettuati, un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 10 (dieci) punti, che sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 15, comma 1, e 16, comma 1. 5. Tutti i concorrenti, compresi quelli alle armi, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'amministrazione militare. 6. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le modalita' indicate nell'art. 4, comma 3, lettera a), qualora non sia trascorso piu' di un mese dalla data di svolgimento degli accertamenti attitudinali per un concorso o corso, saranno esonerati dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini dell'attribuzione del giudizio e del punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sara' preso in considerazione l'esito degli accertamenti svolti in precedenza.