Art. 15.
                              Tirocinio
    1.  I  concorrenti  che  abbiano  riportato giudizio di idoneita'
negli  accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 14 saranno
iscritti,  a  cura  della  commissione  di  cui  all'art. 9, comma 1,
lettera  a),  in  graduatorie di ammissione al tirocinio distinte, in
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, per corsi
e specialita'.
    2.   Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma  dei  punti riportati da ciascun concorrente
nella  prova  di  selezione  culturale, nella valutazione dei titoli,
negli accertamenti psico-fisici e negli accertamenti attitudinali.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  successivo comma 4, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  delle  graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  Dei  concorrenti  idonei iscritti nelle graduatorie di cui al
precedente  comma  2 saranno convocati al tirocinio, che si svolgera'
presso  il Reggimento allievi marescialli dei carabinieri di Velletri
(Roma), quelli di seguito indicati:
      a) nel  concorso  per  l'ammissione  di  allievi ai corsi AUFP,
ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
        1) per  il  5°  corso:  trentasei  concorrenti, di cui almeno
cinque  concorrenti  diplomati presso le scuole militari e l'Istituto
dell'Opera  nazionale  per i figli degli aviatori, cinque concorrenti
figli  di  militari deceduti in servizio e non piu' di sette di sesso
femminile;
        2)  per  il  6° corso: trentasette concorrenti, di cui almeno
cinque concorrenti diplomati presso le scuole militari e gli istituti
dell'Opera  nazionale  per i figli degli aviatori, cinque concorrenti
figli  di  militari deceduti in servizio e non piu' di sette di sesso
femminile;
        3)  per  il  7° corso: trentasette concorrenti, di cui almeno
cinque concorrenti diplomati presso le scuole militari e gli istituti
dell'Opera  nazionale  per i figli degli aviatori, cinque concorrenti
figli  di  militari deceduti in servizio e non piu' di sette di sesso
femminile;
      b) nel  concorso  per  l'ammissione  di  allievi ai corsi AUFP,
ausiliari  del  ruolo  tecnico-logistico, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b):
        1) per il 5° corso:
          tredici concorrenti per la specialita' amministrazione;
          venti concorrenti per la specialita' medicina;
          quattro concorrenti per la specialita' veterinaria;
          sei concorrenti per la specialita' telematica;
        2) per il 6° corso:
          tredici concorrenti per la specialita' amministrazione;
          cinque concorrenti per la specialita' commissariato;
          dodici concorrenti per la specialita' medicina;
          quattro concorrenti per la specialita' genio;
          sei   concorrenti   per   la   specialita'   investigazioni
scientifiche - specializzazione fisica;
        3) per il 7° corso:
          tredici concorrenti per la specialita' amministrazione;
          otto concorrenti per la specialita' medicina;
          quattro   concorrenti   per   la   specialita'   psicologia
applicata;
          sei concorrenti per la specialita' telematica;
          tre   concorrenti   per   la   specialita'   investigazioni
scientifiche - specializzazione chimica;
          quattro   concorrenti  per  la  specialita'  investigazioni
scientifiche - specializzazione biologia.
    5.  Il tirocinio per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale e
per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico logistico verra' svolto
nello  stesso  arco  temporale. Pertanto i partecipanti ad entrambi i
concorsi  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettere a) e b), ammessi a
frequentare  il  tirocinio, sia per l'ammissione al corso per allievi
ufficiali  ausiliari  del  ruolo  speciale che per quello per allievi
ufficiali  ausiliari  del  ruolo  tecnico logistico, interpellati dal
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  - Centro nazionale di
selezione  e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, dovranno
optare per uno dei due concorsi, sottoscrivendo apposita rinuncia per
l'altro.
    6.  In  seguito,  fermo  restando  quanto indicato nel precedente
comma 4 per i concorrenti di sesso femminile, potra' essere convocato
al   tirocinio,   secondo  l'ordine  della  relativa  graduatoria  di
concorso, corso e specialita', un numero di concorrenti pari a quello
degli  assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati
rinunciatari  ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti
nei primi tre giorni di frequenza.
    7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della  verifica  dei  requisiti  previsti  per l'ammissione ai corsi,
dovranno  essere  sottoposti  al  test di gravidanza mediante analisi
delle  urine  e,  qualora ammesse alla frequenza del corso formativo,
dovranno essere nuovamente sottoposte a detto test.
    8.  All'atto  della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere    per   taluni   concorrenti   dubbi   sulla   persistenza
dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
del  Comando  dell'Istituto  di istruzione rinviare detti concorrenti
presso  il  Centro  nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale  dell'Arma  dei carabinieri per un supplemento di indagini e
di   accertamenti.  Il  provvedimento  di  inidoneita'  e  quello  di
temporanea  inidoneita'  che si preveda non possa risolversi entro il
settimo  giorno  dalla  data  di  inizio  del tirocinio comporteranno
l'allontanamento  del  frequentatore dal tirocinio, la sua esclusione
dal  concorso  e  la  facolta'  per  l'amministrazione  di  procedere
all'ammissione   al   tirocinio  di  altro  concorrente,  secondo  le
modalita' di cui al precedente comma 6.
    9.  I  concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno in qualita'
di  allievi  carabinieri, ovvero con il grado gia' rivestito, qualora
alle  armi;  in  tal  caso  saranno posti, a cura del Reparto/Ente di
appartenenza,  nella posizione di comandati o aggregati, in relazione
alla categoria di appartenenza.
    10.  Durante  il  tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme   disciplinari   di  vita  interna  dell'Istituto  d'istruzione
previste  per  gli  allievi,  saranno  forniti  di vitto e alloggio e
verra',  inoltre,  loro  somministrato  in  uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione al corso formativo.
    11.  Il  tirocinio,  che  avra'  una  durata  non superiore a tre
settimane,  sara'  svolto  con  le  modalita'  definite  in  apposito
provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma dei
carabinieri.  Durante  il  tirocinio  tutti  i  frequentatori saranno
ulteriormente  selezionati  e  valutati  sulla  base  del  rendimento
fornito nelle attivita' militari, ginnico - sportive e scolastiche di
seguito indicate:
      regolamenti;
      istruzione formale;
      armi e pratica armi;
      educazione fisica;
      storia dell'Arma dei carabinieri;
      addestramento individuale al combattimento.
    12.  Saranno  rinviati dall'Istituto di istruzione ed esclusi dal
concorso   i   frequentatori  che  rinuncino  alla  prosecuzione  del
tirocinio  e  coloro  che  maturino  assenze  prolungate,  anche  non
continuative,  che  superino  complessivamente  1/3  della durata del
tirocinio  medesimo.  Qualora  il  superamento  del limite massimo di
assenze   consentite   dipenda   da  temporanea  inidoneita'  fisica,
l'interessato, qualora lo gradisca, ha facolta' di presentare domanda
di  ammissione  al tirocinio previsto per l'analogo corso successivo.
L'ammissione  a  detto  tirocinio  e'  in  ogni  caso  subordinata al
riacquisto della prescritta idoneita' fisica.
    13.  Saranno  parimenti  rinviati  dall'Istituto  ed  esclusi dal
concorso i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il
tirocinio  lo  stato  di  tossicodipendenza  o  tossicofilia,  previo
accertamento presso una struttura sanitaria militare.
    14.  Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di
cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), la quale formulera' il
giudizio  nei  riguardi di ciascun frequentatore, con l'attribuzione,
in  caso di idoneita', di un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo
di  10  (dieci) punti, che sara' utile ai fini della formazione della
graduatoria  di cui al successivo art. 16, comma 1, tenendo conto del
rendimento  globale  riferito  alla capacita' e resistenza fisica, al
rilevamento  comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare il corso
formativo.
    15.  I  frequentatori  nei  cui  confronti  venga  espresso dalla
commissione  di  cui all'art. 9, comma 1, lettera e), giudizio di non
idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.