Art. 15. Tirocinio 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' negli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 14 saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), in graduatorie di ammissione al tirocinio distinte, in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, per corsi e specialita'. 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di selezione culturale, nella valutazione dei titoli, negli accertamenti psico-fisici e negli accertamenti attitudinali. 3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 saranno convocati al tirocinio, che si svolgera' presso il Reggimento allievi marescialli dei carabinieri di Velletri (Roma), quelli di seguito indicati: a) nel concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 1) per il 5° corso: trentasei concorrenti, di cui almeno cinque concorrenti diplomati presso le scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, cinque concorrenti figli di militari deceduti in servizio e non piu' di sette di sesso femminile; 2) per il 6° corso: trentasette concorrenti, di cui almeno cinque concorrenti diplomati presso le scuole militari e gli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, cinque concorrenti figli di militari deceduti in servizio e non piu' di sette di sesso femminile; 3) per il 7° corso: trentasette concorrenti, di cui almeno cinque concorrenti diplomati presso le scuole militari e gli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, cinque concorrenti figli di militari deceduti in servizio e non piu' di sette di sesso femminile; b) nel concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 1) per il 5° corso: tredici concorrenti per la specialita' amministrazione; venti concorrenti per la specialita' medicina; quattro concorrenti per la specialita' veterinaria; sei concorrenti per la specialita' telematica; 2) per il 6° corso: tredici concorrenti per la specialita' amministrazione; cinque concorrenti per la specialita' commissariato; dodici concorrenti per la specialita' medicina; quattro concorrenti per la specialita' genio; sei concorrenti per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica; 3) per il 7° corso: tredici concorrenti per la specialita' amministrazione; otto concorrenti per la specialita' medicina; quattro concorrenti per la specialita' psicologia applicata; sei concorrenti per la specialita' telematica; tre concorrenti per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica; quattro concorrenti per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia. 5. Il tirocinio per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale e per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico logistico verra' svolto nello stesso arco temporale. Pertanto i partecipanti ad entrambi i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), ammessi a frequentare il tirocinio, sia per l'ammissione al corso per allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale che per quello per allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico logistico, interpellati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, dovranno optare per uno dei due concorsi, sottoscrivendo apposita rinuncia per l'altro. 6. In seguito, fermo restando quanto indicato nel precedente comma 4 per i concorrenti di sesso femminile, potra' essere convocato al tirocinio, secondo l'ordine della relativa graduatoria di concorso, corso e specialita', un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi tre giorni di frequenza. 7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine e, qualora ammesse alla frequenza del corso formativo, dovranno essere nuovamente sottoposte a detto test. 8. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' del Comando dell'Istituto di istruzione rinviare detti concorrenti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per un supplemento di indagini e di accertamenti. Il provvedimento di inidoneita' e quello di temporanea inidoneita' che si preveda non possa risolversi entro il settimo giorno dalla data di inizio del tirocinio comporteranno l'allontanamento del frequentatore dal tirocinio, la sua esclusione dal concorso e la facolta' per l'amministrazione di procedere all'ammissione al tirocinio di altro concorrente, secondo le modalita' di cui al precedente comma 6. 9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno in qualita' di allievi carabinieri, ovvero con il grado gia' rivestito, qualora alle armi; in tal caso saranno posti, a cura del Reparto/Ente di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 10. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto d'istruzione previste per gli allievi, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso formativo. 11. Il tirocinio, che avra' una durata non superiore a tre settimane, sara' svolto con le modalita' definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Durante il tirocinio tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati e valutati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari, ginnico - sportive e scolastiche di seguito indicate: regolamenti; istruzione formale; armi e pratica armi; educazione fisica; storia dell'Arma dei carabinieri; addestramento individuale al combattimento. 12. Saranno rinviati dall'Istituto di istruzione ed esclusi dal concorso i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente 1/3 della durata del tirocinio medesimo. Qualora il superamento del limite massimo di assenze consentite dipenda da temporanea inidoneita' fisica, l'interessato, qualora lo gradisca, ha facolta' di presentare domanda di ammissione al tirocinio previsto per l'analogo corso successivo. L'ammissione a detto tirocinio e' in ogni caso subordinata al riacquisto della prescritta idoneita' fisica. 13. Saranno parimenti rinviati dall'Istituto ed esclusi dal concorso i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il tirocinio lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria militare. 14. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, con l'attribuzione, in caso di idoneita', di un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 10 (dieci) punti, che sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16, comma 1, tenendo conto del rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare il corso formativo. 15. I frequentatori nei cui confronti venga espresso dalla commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.