Art. 16. Graduatorie di ammissione ai corsi formativi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), in graduatorie finali di ammissione ai corsi formativi distinte, in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, per corsi e specialita'. 2. Dette graduatorie saranno formate dalla Commissione tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui al gia' citato art. 1, comma 1. Il punteggio di merito di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma dei punteggi conseguiti: nella prova di selezione culturale; nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 11; negli accertamenti psico-fisici ed attitudinali; al termine del tirocinio. 3. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale. 4. A parita' di merito, nei decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e dell'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 5. In ciascun concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine delle graduatorie distinte per corso e specialita' di cui all'art. 1, comma 1, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 2. Per i concorrenti di sesso femminile resta fermo quanto indicato nell'art. 1, comma 3. 6. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.