Art. 16.
            Graduatorie di ammissione ai corsi formativi
    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del tirocinio
saranno  iscritti,  dalla  commissione  di  cui  all'art. 9, comma 1,
lettera  a),  in  graduatorie finali di ammissione ai corsi formativi
distinte,  in  ciascuno  dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, per
corsi e specialita'.
    2.  Dette  graduatorie  saranno  formate dalla Commissione tenuto
conto  della  ripartizione dei posti a concorso di cui al gia' citato
art. 1,  comma 1. Il punteggio di merito di ciascun concorrente sara'
costituito dalla somma dei punteggi conseguiti:
      nella prova di selezione culturale;
      nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 11;
      negli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
      al termine del tirocinio.
    3. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
    4.  A parita' di merito, nei decreti dirigenziali di approvazione
delle  graduatorie  si  terra'  conto  delle  vigenti disposizioni in
materia  di  preferenza  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  e
dell'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    5.  In  ciascun  concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi
alla   frequenza   del   corso   formativo,  secondo  l'ordine  delle
graduatorie distinte per corso e specialita' di cui all'art. 1, comma
1,  i  concorrenti  idonei,  fino  a  concorrenza  dei  posti messi a
concorso,  tenuto  conto delle riserve di posti previste dall'art. 2.
Per  i  concorrenti  di  sesso  femminile resta fermo quanto indicato
nell'art. 1, comma 3.
    6.   Qualora   i   posti  riservati  non  fossero  ricoperti  per
insufficienza  di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.