Art. 17.
                     Accertamento dei requisiti
    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3  del  presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare  provvedera'  a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti  competenti  la  conferma  di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
sottoscritte   dai   concorrenti  risultati  vincitori  del  concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3. Verranno acquisiti d'ufficio:
      il certificato generale del casellario giudiziale;
      il  nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.