Art. 18.
                             Esclusioni
    1.  La  Direzione  generale per il personale militare potra', con
provvedimento  motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal  concorso  ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi
decaduti dalla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, a seconda che
il  difetto  dei  prescritti  requisiti  venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.