Art. 19.
              Vincoli di servizio - Disposizioni varie
    1.  I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione
presso  l'Istituto  d'istruzione  per compiere il tirocinio una ferma
volontaria  di  tre  settimane quali allievi carabinieri, dalla quale
saranno  prosciolti  qualora rinuncino successivamente al tirocinio o
non  lo  superino  o  non vengano comunque ammessi al corso. Ai sensi
dell'art.  18  della  legge  31 maggio 1975, n. 191, detto periodo di
ferma  volontaria  non  e'  computabile  per  i  concorrenti di sesso
maschile nella ferma di leva.
    2.   I   concorrenti   che   siano  ufficiali  di  complemento  o
sottufficiali  in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito,  a decorrere dalla data di presentazione presso l'Istituto
di  istruzione  per  la  frequenza  del  tirocinio  e  fino al giorno
antecedente  la  data  di ammissione al corso in qualita' di allievi.
Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia
la  frequenza  del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque
ammessi al corso formativo.
    3.   I   concorrenti  che  all'atto  della  presentazione  presso
l'Istituto  di  istruzione  per la frequenza del tirocinio siano gia'
alle  armi  saranno  collocati,  per la durata del tirocinio stesso e
sino  all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di
comandati o aggregati presso il citato Istituto e saranno rinviati ai
Reparti/Enti  di  provenienza  qualora interrompano, per rinuncia, la
frequenza  del  tirocinio  o non lo superino o non vengano, comunque,
ammessi al corso.
    4.  I  militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere  durante  la  frequenza  del  tirocinio  saranno trattenuti in
servizio,  con  il  grado  rivestito,  sino  all'ammissione  al corso
formativo,  ovvero,  sino  alla  data  di rinvio, a qualunque titolo,
dall'Istituto.
    5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avra'
una  durata  di  nove settimane, acquisiranno la qualifica di allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari del ruolo speciale o del
ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, dovranno contrarre
una  ferma  volontaria  di  trenta mesi e dovranno assoggettarsi alle
leggi  ed  ai  regolamenti  militari  come  allievi.  Coloro  che non
sottoscriveranno   tale   ferma   saranno   considerati  rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'Istituto di istruzione.
    Gli  ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per
essere  collocati  in  congedo  a  decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il  personale  militare,  su richiesta del Comando generale dell'Arma
dei  carabinieri, puo' rinviare il collocamento in congedo sino ad un
massimo  di  sei  mesi  per  esigenze  di  impiego  ovvero di proroga
dell'impiego  nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale  ovvero  per  il  controllo del territorio nazionale di cui
all'art. 24,  comma  6,  lettera b), del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
    6.   All'atto   dell'ammissione   alla   frequenza  del  corso  i
concorrenti  gia'  alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare,   a   seconda  del  proprio  stato,  una  delle  seguenti
dichiarazioni:
      se  ufficiali:  dichiarazione  di  rinuncia al grado rivestito,
necessaria  per  la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
      se  personale  in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
dichiarazione  di  rinuncia  al  grado  rivestito,  necessaria per la
cancellazione  dal  ruolo  di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
decreto    legislativo    12 maggio   1995,   n. 198   e   successive
modificazioni;
      se  sottufficiali  delle  altre  Forze armate: dichiarazione di
rinuncia  al  grado  rivestito,  necessaria  per la cancellazione dal
ruolo  di  appartenenza,  ai  sensi  dell'art.  60, n. 3, della legge
31 luglio 1954, n. 599;
      se  volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al  grado  rivestito,  necessaria  per  la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
      se  carabinieri  in  ferma  volontaria,  volontari  in  ferma o
graduati  di  truppa  delle  altre  Forze  armate:  dichiarazione  di
rinuncia   al  grado  rivestito  e  di  proscioglimento  dalla  ferma
volontaria contratta;
      se  carabinieri  ausiliari:  dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito.
    La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di  ammissione in
qualita'   di   allievo  al  corso.  Gli  allievi  provenienti  dagli
ufficiali,   dal  personale  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri,  dagli  ufficiali,  dai sottufficiali e dai volontari in
servizio  permanente delle altre Forze armate, qualora non conseguano
la  nomina  ad  ufficiale  in  ferma prefissata, ausiliario del ruolo
speciale  o  del  ruolo  tecnico  logistico dell'Arma dei carabinieri
saranno  reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed
il  tempo trascorso presso gli Istituti di formazione sara' computato
nell'anzianita'  di  grado.  I carabinieri ausiliari ed i militari di
leva  che  non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico logistico dell'Arma
dei carabinieri dovranno ultimare gli obblighi di leva.
    7.  Agli  allievi  ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete  il  trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia  per  la  formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri.