Art. 19. Vincoli di servizio - Disposizioni varie 1. I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Istituto d'istruzione per compiere il tirocinio una ferma volontaria di tre settimane quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, detto periodo di ferma volontaria non e' computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di leva. 2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso formativo. 3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di comandati o aggregati presso il citato Istituto e saranno rinviati ai Reparti/Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al corso. 4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione al corso formativo, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avra' una durata di nove settimane, acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto di istruzione. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il personale militare, su richiesta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, puo' rinviare il collocamento in congedo sino ad un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero di proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero per il controllo del territorio nazionale di cui all'art. 24, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 6. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti dichiarazioni: se ufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113; se personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dichiarazione di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive modificazioni; se sottufficiali delle altre Forze armate: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599; se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma o graduati di truppa delle altre Forze armate: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta; se carabinieri ausiliari: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dal personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso presso gli Istituti di formazione sara' computato nell'anzianita' di grado. I carabinieri ausiliari ed i militari di leva che non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri dovranno ultimare gli obblighi di leva. 7. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.