Art. 2.
                          Riserve di posti
    1.  Nel  concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei
posti  a disposizione per il 5°, il 6° ed il 7° corso AUFP, ausiliari
del  ruolo  speciale  quattro  sono  riservati a favore dei diplomati
presso  le  scuole  militari  e l'Istituto dell'Opera nazionale per i
figli  degli  aviatori,  quattro sono riservati a favore dei figli di
militari deceduti in servizio.
    2.  Fermo  restando  quanto  indicato nell'articolo 1, comma 3, i
posti  riservati  che  non  fossero  ricoperti  per  insufficienza di
concorrenti   idonei   saranno   devoluti,   secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, agli altri concorrenti idonei.