Art. 2. Riserve di posti 1. Nel concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei posti a disposizione per il 5°, il 6° ed il 7° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale quattro sono riservati a favore dei diplomati presso le scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, quattro sono riservati a favore dei figli di militari deceduti in servizio. 2. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 1, comma 3, i posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, agli altri concorrenti idonei.