Art. 20. Nomina ad ufficiale in ferma prefissata 1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso formativo, a seconda del concorso cui abbiano partecipato, saranno nominati sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e frequenteranno un ulteriore corso di perfezionamento della durata di quattro settimane. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. 3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.