Art. 20.
               Nomina ad ufficiale in ferma prefissata
    1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso formativo, a
seconda  del  concorso  cui  abbiano  partecipato,  saranno  nominati
sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del ruolo speciale o
tenenti  in  ferma  prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma  dei  carabinieri  e  frequenteranno  un ulteriore corso di
perfezionamento della durata di quattro settimane.
    2.  L'anzianita'  assoluta  sara'  fissata dal decreto di nomina,
mentre  l'anzianita'  relativa  sara'  data dalla media del punteggio
conseguito  nel  concorso e di quello conseguito al termine del corso
di formazione.
    3.  Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione  sono  ammessi  a  ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi  almeno  trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento  degli  esami  in tale sessione sono nominati ufficiali e
sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
    4.  Gli  allievi che non superino gli esami in seconda sessione o
che  dimostrino  di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini  necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che
si  rendano  colpevoli  di  gravi  mancanze  contro la disciplina, il
decoro  o  la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni   ed   esercitazioni,   sono   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.