Art. 3.
                              Requisiti
    Possono  concorrere  a  domanda  per  l'ammissione ai corsi AUFP,
ausiliari  del  ruolo  speciale  e  del  ruolo  tecnico  -  logistico
dell'Arma  dei  carabinieri  di cui al presente decreto i concorrenti
che:
      a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      b) godano dei diritti civili e politici;
      c) non abbiano superato, alla data del 31 dicembre 2004, il 32°
anno  di  eta'.  Eventuali  aumenti dei limiti di eta' previsti dalle
vigenti  disposizioni  di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi
non si applicano al limite di eta' sopraindicato;
      d) siano in possesso:
        (1)  per  i  corsi  AUFP,  ausiliari  del  ruolo speciale del
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguito a
seguito   della  frequenza  di  un  corso  di  studi  quadriennale  o
quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai corsi delle Universita'
statali;
        (2) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico
di  uno  dei  seguenti  diplomi  di  laurea  (di durata quadriennale,
quinquennale o sessennale):
          per la specialita' amministrazione: giurisprudenza, scienze
politiche,    scienze   dell'amministrazione,   economia   (qualsiasi
indirizzo);
          per  la  specialita' commissariato: giurisprudenza, scienze
politiche,    scienze   dell'amministrazione,   economia   (qualsiasi
indirizzo);
          per  la  specialita'  medicina:  medicina  e  chirurgia.  I
concorrenti,  inoltre,  dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della  professione  ed  iscritti  al  relativo  ordine
professionale;
          per  la  specialita'  psicologia  applicata:  psicologia. I
concorrenti,  inoltre,  dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della  professione  ed  iscritti  al  relativo  ordine
professionale;
          per  la  specialita'  veterinaria:  medicina veterinaria. I
concorrenti,  inoltre,  dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della  professione  ed  iscritti  al  relativo  ordine
professionale;
          per  la  specialita'  telematica:  informatica,  ingegneria
informatica,     ingegneria     elettronica,     ingegneria     delle
telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
          per  la  specialita'  genio:  ingegneria civile, ingegneria
edile   -  architettura  ed  architettura.  I  concorrenti,  inoltre,
dovranno  essere  in  possesso  dell'abilitazione all'esercizio della
professione;
          per    la   specialita'   investigazioni   scientifiche   -
specializzazione  chimica:  chimica,  chimica  industriale, chimica e
tecnologia farmaceutiche;
          per    la   specialita'   investigazioni   scientifiche   -
specializzazione  fisica:  fisica, ingegneria informatica, ingegneria
meccanica,  ingegneria  elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria
dei materiali, informatica e matematica;
          per    la   specialita'   investigazioni   scientifiche   -
specializzazione biologia: biologia, biotecnologie.
    Saranno  considerati validi anche i diplomi di laurea che, per la
partecipazione  ai  concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. A tal fine i concorrenti
dovranno  allegare  alla  domanda  di  partecipazione  al concorso la
relativa attestazione di equipollenza;
      e)  non  siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (se di sesso maschile);
      f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate o di polizia;
      g) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a  misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili  con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
      h)   non   siano   stati  riformati  alla  visita  di  leva  o,
successivamente  ad  essa, nel corso di precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia. I giovani dichiarati rivedibili in sede di
visita medica di leva dovranno aver acquisito l'idoneita' al servizio
militare  prima  dello  svolgimento degli accertamenti psicofisici di
cui al successivo art. 13.
    2.  Ai  fini  dell'ammissione  alla  frequenza  dei corsi allievi
ufficiali   in   ferma   prefissata  i  concorrenti  dovranno  essere
riconosciuti  in  possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale,  da  accertarsi  con  le modalita' di cui ai successivi
articoli 13 e 14.
    3.  L'ammissione  ai  corsi  dei  vincitori  nonche' la nomina ad
ufficiale  in  ferma  prefissata  di  cui al successivo art. 20, sono
inoltre  subordinate  all'accertamento  d'ufficio,  anche  successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e  di  condotta  di  cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989,
n. 53  e  dell'astensione  dai  comportamenti  di cui all'articolo 17
della  legge  11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte
dalla vigente normativa.
    4.  I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quanto previsto per
quello  di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera c), devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
delle  domande  indicato  nel  successivo  art. 4  e  mantenuti  fino
all'ammissione al corso formativo e per tutta la durata dello stesso,
fino  alla  nomina  ad  ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo speciale o del ruolo tecnico-logistico.