Art. 5.
                          Titoli di merito
    1.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno   dei  titoli  posseduti  tra  quelli  indicati  nel
successivo  art. 11 del presente decreto, ai fini della loro corretta
valutazione  da  parte  della  Commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti   potranno   produrre   a   corredo   della   domanda  di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445.  Le  pubblicazioni  tecnico  -  scientifiche  dovranno
necessariamente essere allegate alla domanda.
    2.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della Commissione
esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso  per  i  quali  i  concorrenti abbiano fornito le necessarie
dettagliate informazioni.