Art. 6.
                      Svolgimento del concorso
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), prevede:
      a) una prova di selezione culturale;
      b) la valutazione dei titoli di merito;
      c) prove di efficienza fisica;
      d) accertamenti psico-fisici;
      e) accertamenti attitudinali;
      f) un tirocinio di durata non superiore a tre settimane.
    Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'ammissione  al  tirocinio di cui al successivo art. 15
dovranno  essere  risultati  idonei  in  tutte le precedenti prove ed
accertamenti previsti.