Art. 6. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), prevede: a) una prova di selezione culturale; b) la valutazione dei titoli di merito; c) prove di efficienza fisica; d) accertamenti psico-fisici; e) accertamenti attitudinali; f) un tirocinio di durata non superiore a tre settimane. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'ammissione al tirocinio di cui al successivo art. 15 dovranno essere risultati idonei in tutte le precedenti prove ed accertamenti previsti.