Art. 9.
                             Commissioni
    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti Commissioni:
    a)  la Commissione esaminatrice, unica per entrambi i concorsi di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettere a) e b), per la valutazione
della  prova  di selezione culturale, per la valutazione dei titoli e
per la formazione delle graduatorie;
      b)  la Commissione, unica per entrambi i concorsi, per le prove
di efficienza fisica;
      c)  la  Commissione,  unica  per  entrambi  i concorsi, per gli
accertamenti psico-fisici;
      d)  la  Commissione,  unica  per  entrambi  i concorsi, per gli
accertamenti attitudinali;
      e)  la  Commissione,  unica  per  entrambi  i  concorsi, per la
valutazione del tirocinio;
      f)  la  Commissione,  unica  per  entrambi  i concorsi, per gli
ulteriori accertamenti psico-fisici.
    2.  La  Commissione  di cui al comma 1, lettera a) sara' composta
da:
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
      due  ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a maggiore, membri;
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano  ovvero  un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
difesa  appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di
voto.
    3.  La  Commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da:
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
      due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno
elevato  in  grado  o,  a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
anche le funzioni di segretario.
    Detta  Commissione si avvarra' durante l'espletamento delle prove
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore   militare  di  educazione  fisica  e  dell'assistenza  di
personale medico.
    4.   La   Commissione   del   Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al  comma  1, lettera c), sara'
composta da:
      un   ufficiale   medico   di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente;
      due  ufficiali  medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o,  a  parita'  di grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di
segretario.
    Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
    5.   La   Commissione   del   Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  attitudinali  di  cui  al  comma  1,  lettera d), sara'
composta da:
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
      un  ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale, membro;
      un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri,  psicologo iscritto
all'albo, membro.
    Tra i due ufficiali membri, il meno elevato in grado o, a parita'
di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Inoltre  per  tali  accertamenti  la  Commissione si avvarra' del
contributo tecnico-specialistico di personale del citato Centro.
    6.  La  Commissione  per  la valutazione del tirocinio, di cui al
comma 1, lettera e), sara' composta da:
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
      due  ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
    7. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al comma 1, lettera f), sara' composta da:
      un   ufficiale   medico   di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente;
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o
meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
    Detta   Commissione  potra'  avvalersi  del  supporto  di  medici
specialisti, anche esterni.