Art. 9. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti Commissioni: a) la Commissione esaminatrice, unica per entrambi i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), per la valutazione della prova di selezione culturale, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; b) la Commissione, unica per entrambi i concorsi, per le prove di efficienza fisica; c) la Commissione, unica per entrambi i concorsi, per gli accertamenti psico-fisici; d) la Commissione, unica per entrambi i concorsi, per gli accertamenti attitudinali; e) la Commissione, unica per entrambi i concorsi, per la valutazione del tirocinio; f) la Commissione, unica per entrambi i concorsi, per gli ulteriori accertamenti psico-fisici. 2. La Commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello, presidente; due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di voto. 3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' durante l'espletamento delle prove di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico. 4. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti, anche esterni. 5. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, membro. Tra i due ufficiali membri, il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Inoltre per tali accertamenti la Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di personale del citato Centro. 6. La Commissione per la valutazione del tirocinio, di cui al comma 1, lettera e), sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 7. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera f), sara' composta da: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. Detta Commissione potra' avvalersi del supporto di medici specialisti, anche esterni.