Art. 2.
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini  italiani  o  stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea   previsto   dagli   ordinamenti   didattici   vigenti   prima
dell'entrata  in  vigore  del  decreto  ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509,  o  di laurea specialistica o di titolo accademico conseguito
all'estero  gia'  dichiarato  equipollente  o riconosciuto idoneo dal
collegio  dei  docenti  ai  soli fini dell'ammissione al corso, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    Possono  partecipare  al  concorso di ammissione anche coloro che
alla  scadenza  della  domanda  di  ammissione, sia del primo che del
secondo  turno,  non  hanno  ancora  conseguito la laurea o il titolo
accademico  estero.  In  tal  caso, l'ammissione verra' disposta «con
riserva»  e  il  candidato  sara'  tenuto  a  presentare,  a  pena di
decadenza,  il  relativo certificato di laurea o di titolo accademico
estero entro la scadenza della domanda di immatricolazione.