Art. 10.

                      Nomina e periodo di prova

    Con  la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo  indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, il
vincitore  del  concorso,  che  risultera'  in  possesso  di  tutti i
requisiti  prescritti, verra' inquadrato nella categoria C, posizione
economica C1,   area   amministrativa,  con  diritto  al  trattamento
economico   spettante  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e
contrattuali vigenti.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo
di   tale   periodo,  si  tiene  conto  esclusivamente  del  servizio
effettivamente prestato.
    Il  periodo  di  prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo',  in  qualsiasi  momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
    Il  recesso,  debitamente  motivato,  produce  i suoi effetti dal
momento  dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima  mensilita'  e  gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.