Art. 7.

                Titoli di preferenza e di precedenza

    I  candidati  che  avranno  superato  il  colloquio  dovranno far
pervenire,   di   propria  iniziativa,  al  direttore  amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  del Sannio - Ripartizione I - Ufficio
del  personale  tecnico-amministrativo  e  pensioni, piazza Guerrazzi
n. 1  -  82100  Benevento,  entro  il  termine perentorio di quindici
giorni dall'espletamento della prova orale, i documenti, in originale
o in copia autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
e/o  di  precedenza,  valutabili  a  parita' di merito e a parita' di
titoli.
    Ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre  1998, n. 403, la dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta'  di  cui  all'art. 46 del decreto del Presidente
della  Repubblica  del  28 ottobre 2000, n. 445, tiene luogo, a tutti
gli effetti, dell'autentica di copia.
    Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  di  mutilati  e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20) i  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      1) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      2) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  comma 7,  della  legge  15 maggio  1997,
n. 127,  come  modificato  dall'art. 2  della  legge  16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.