Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione giudicatrice
redige  la  graduatoria  di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni  complessive  riportate  da  ciascun  candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera'
alla dichiarazione del vincitore del concorso.
    Ai  fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei  titoli  di  preferenza  e/o  di precedenza di cui all'art. 7 del
presente bando.
    La   graduatoria  finale  sara'  pubblicata  mediante  affissione
nell'albo  ufficiale  dell'Universita' degli studi del Sannio, presso
la  sede  del  rettorato,  nonche'  mediante  avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
    Dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria   nella  Gazzetta  Ufficiale,  decorrono  i  termini  per
eventuali impugnative.
    Salva  diversa  disposizione  legislativa,  la  graduatoria resta
efficace  per  un  termine  di  ventiquattro  mesi  dalla  data della
predetta   pubblicazione  per  l'eventuale  copertura  di  posti  che
dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.