Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    Il  vincitore  del  concorso  e'  invitato a presentare, entro il
termine  di  trenta  giorni,  dalla  comunicazione  di  assunzione in
servizio  un  certificato  medico,  con  l'indicazione  dell'avvenuto
accertamento  sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge
25 luglio  1956, n. 837, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da
un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e
robusta  costituzione,  l'idoneita'  fisica  e  psichica  al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni
che  possano  comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio e di
malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica.
    Per  coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi',
una    dichiarazione   dell'ufficiale   sanitario   comprovante   che
l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita',
non  puo'  costituire pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
    Il vincitore del concorso e' tenuto a presentare, entro lo stesso
termine,  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa
ai  sensi  dell'art. 47  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre  2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, con
la quale attesti:
      a) di    non    svolgere   attivita'   che   diano   luogo   ad
incompatibilita';
      b) di  non  ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze di
enti  o  strutture  pubbliche  o  private  (in  caso  contrario, tale
dichiarazione  deve  essere  sostituita  con quella di opzione per il
nuovo impiego);
      c) di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando di
concorso.
    I  documenti  rilasciati  al  cittadino straniero dalle autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso  di  comprovato  impedimento,  l'amministrazione non dara' luogo
alla  stipulazione  del  contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
    Per   i  portatori  di  handicap  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.