Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione e' nominata con decreto del direttore amministrativo ed e' composta da un professore o ricercatore universitario o dirigente o dipendente inquadrato in categoria EP, o categoria equiparabile, in qualita' di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C. La commissione puo' essere affiancata da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Non possono far parte della commissione, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 57 del sopra citato decreto legislativo.