Art. 5. Commissione giudicatrice
    La   commissione   e'   nominata   con   decreto   del  direttore
amministrativo   ed  e'  composta  da  un  professore  o  ricercatore
universitario  o dirigente o dipendente inquadrato in categoria EP, o
categoria  equiparabile,  in  qualita' di presidente e da due esperti
delle materie oggetto delle prove d'esame.
    Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato
in categoria non inferiore alla C.
    La   commissione   puo'   essere   affiancata   da   esperti  per
l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche.
    Non  possono  far  parte della commissione, ai sensi dell'art. 35
del   decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n. 165,  i  componenti
dell'organo  di  direzione  politica dell'amministrazione, coloro che
ricoprano  cariche  politiche  e che siano rappresentanti sindacali o
designati  dalle  confederazioni  ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni  professionali.  Almeno un terzo dei posti di componente
della  commissione,  salva motivata impossibilita', e' riservato alle
donne,   in   conformita'   all'art. 57   del  sopra  citato  decreto
legislativo.