Art. 8. Formazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, delle votazioni conseguite nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita nella prova orale. E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata secondo i criteri sopra specificati. La graduatoria di merito, approvata con decreto del direttore amministrativo di questo Ateneo, e' immediatamente efficace ed e' affissa all'Albo dell'Universita'. Dell'avvenuta affissione viene data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. Dalla data della pubblicazione di cui innanzi decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.