Art. 12.

                      Nomina e periodo di prova

    I vincitori saranno assunti in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, posizione
economica  D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
-  con  diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto
collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del comparto Universita' - II
biennio economico stipulato il 13 maggio 2003.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova  ciascuna  delle  parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
    Ai  sensi  dell'art. 7,  comma  1  del  regolamento  d'Ateneo che
disciplina   la   mobilita'   interna   ed   esterna   del  personale
tecnico/amministrativo, il dipendente, fatte salve le possibilita' di
trasferimento   d'ufficio  nei  casi  previsti  dalla  legge,  dovra'
rimanere  in  servizio presso l'Universita' degli studi dell'Insubria
per un periodo non inferiore a cinque anni.