Art. 7.

                     Ammissione alla prova orale

    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno
ventuno trentesimi o equivalente.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data  comunicazione  tramite  affissione  dei  risultati  delle prove
scritte   all'Albo   ufficiale   dell'Ateneo   secondo  le  modalita'
comunicate dalla Commissione giudicatrice.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    La  votazione  complessiva e' determinata dalla somma della media
dei  voti  conseguiti  nelle  due  prove  scritte  e  della votazione
conseguita nella prova orale.