Art. 7. Ammissione alla prova orale Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione tramite affissione dei risultati delle prove scritte all'Albo ufficiale dell'Ateneo secondo le modalita' comunicate dalla Commissione giudicatrice. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.