Art. 11.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato  nelle  prove  di esame e nella valutazione dei titoli, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 10.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  della  somma dei punti riportati nella
valutazione dei titoli e nelle prove d'esame, tenuto, altresi', conto
delle precedenze e preferenze a parita' di merito.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata  con  decreto  del  direttore  amministrativo  e pubblicata
all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Foggia. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi  dalla  data  della  sopra  citata  pubblicazione  per eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.