Art. 12.

           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  e'  conferito dal rettore a
conclusione   del  corso  e  si  consegue  all'atto  del  superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    L'esame  consiste  in  un  colloquio  con  il candidato avente ad
oggetto la tesi finale di dottorato.
    Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate,  per ogni corso di
dottorato, in conformita' a quanto previsto dal regolamento di ateneo
in materia di dottorato di ricerca.