Art. 15. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. Durante il corso, il dottorando puo' essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Collegio dei docenti a svolgere eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque essere superiore alla meta' della durata del corso. Al termine di ogni anno di corso, il dottorando e' tenuto a presentare una relazione scritta ed eventuale presentazione orale affinche' il Collegio dei docenti, valutata l'assiduita', il profitto e l'avanzamento delle ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo del corso o puo' proporre al rettore l'esclusione. Il dottorando che non supera la prova annuale, puo' essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre. La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei docenti, sino ad un massimo di un anno mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, nei seguenti casi: maternita', servizio militare ovvero servizio civile e grave e documentata malattia. Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998, e dell'apposito regolamento di Ateneo, ai dottorandi puo' essere affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, nel limite massimo di 50 ore per anno accademico, che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca e che non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.