Art. 15.
    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
    Durante  il  corso,  il  dottorando  puo' essere autorizzato, per
esigenze  relative  alla ricerca, dal Collegio dei docenti a svolgere
eventuali  periodi  di  studio  all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque essere superiore
alla meta' della durata del corso.
    Al  termine  di  ogni  anno  di  corso, il dottorando e' tenuto a
presentare  una  relazione  scritta  ed eventuale presentazione orale
affinche' il Collegio dei docenti, valutata l'assiduita', il profitto
e l'avanzamento delle ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo
del  corso o puo' proporre al rettore l'esclusione. Il dottorando che
non  supera  la  prova  annuale, puo' essere ammesso al prosieguo con
riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre.
    La  frequenza  del corso di dottorato puo' essere sospesa, previa
deliberazione del Collegio dei docenti, sino ad un massimo di un anno
mantenendo  i  diritti  all'eventuale  borsa  di studio in godimento,
salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero
alla ripresa della frequenza, nei seguenti casi: maternita', servizio
militare ovvero servizio civile e grave e documentata malattia.
    Ai  sensi  del  comma  8  dell'art. 4  della legge n. 210/1998, e
dell'apposito  regolamento  di  Ateneo,  ai  dottorandi  puo'  essere
affidata,  con  il  loro  consenso,  una limitata attivita' didattica
sussidiaria  o  integrativa,  nel  limite  massimo di 50 ore per anno
accademico, che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita'
di  formazione  alla  ricerca e che non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.