Art. 5.
    L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e  una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati  e  si  svolgeranno  presso le sedi indicate nel precedente
art. 1.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    La  prova  scritta potra' consistere nello svolgimento di un tema
ovvero  nella  soluzione  di sessanta quesiti a risposta multipla, di
cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate.
    Per   la   valutazione   di  tale  ultima  prova  la  commissione
esaminatrice si atterra' ai seguenti criteri:
      1 punto per ogni risposta esatta;
      meno 0,2 punti per ogni risposta errata;
      0 punti per ogni risposta non data.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  candidato  potra' richiedere di sostenere le prove, oltreche'
in lingua italiana, anche in lingua inglese o francese.
    La  suddetta  richiesta  sara'  sottoposta  alla  valutazione del
Collegio dei docenti del dottorato interessato.
    Per  il  candidato  che  ottenga  di  poter sostenere le prove in
lingua  inglese  o  francese, durante il colloquio si procedera' alla
verifica della conoscenza della lingua italiana.
    Per  gli  altri  candidati  e'  compresa  nella  prova  orale una
verifica  della  conoscenza  di  almeno  una lingua straniera da essi
indicata.
    Il  giorno  della  prova  scritta  la commissione comunichera' ai
candidati  la  data  ed  il  luogo  in  cui potranno prendere visione
dell'elenco degli ammessi alla prova orale.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
    L'elenco  dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi
da ciascuno riportati nelle prove stesse, sottoscritto dal presidente
e  dal  segretario  della  commissione,  sara'  affisso nell'albo del
Dipartimento presso cui si sono svolte le prove.
    In  caso  di  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione della
condizione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      carta d'identita';
      passaporto;
      patente di guida;
      porto d'armi.