Art. 5. L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati e si svolgeranno presso le sedi indicate nel precedente art. 1. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. La prova scritta potra' consistere nello svolgimento di un tema ovvero nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate. Per la valutazione di tale ultima prova la commissione esaminatrice si atterra' ai seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,2 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Il candidato potra' richiedere di sostenere le prove, oltreche' in lingua italiana, anche in lingua inglese o francese. La suddetta richiesta sara' sottoposta alla valutazione del Collegio dei docenti del dottorato interessato. Per il candidato che ottenga di poter sostenere le prove in lingua inglese o francese, durante il colloquio si procedera' alla verifica della conoscenza della lingua italiana. Per gli altri candidati e' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera da essi indicata. Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai candidati la data ed il luogo in cui potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla prova orale. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nelle prove stesse, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nell'albo del Dipartimento presso cui si sono svolte le prove. In caso di parita' di merito prevale la valutazione della condizione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita'; passaporto; patente di guida; porto d'armi.