Art. 7.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  concorsuale  fino  alla concorrenza del numero dei posti
messi  a  concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di
eventuali  rinunce  degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti
istituiti  con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza fruizione
della borsa di studio.
    Il  candidato  gia'  in possesso del titolo di dottore di ricerca
puo'  essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione,  un  secondo  corso di dottorato non coperto da borsa. Nel
caso di parita' di merito, prevarra' il candidato che concorre per la
prima volta.