Art. 8.
    Le  borse  di  studio  messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato  di  cui  all'art. 1  del  presente  bando,  nonche' quelle
eventualmente  in  aggiunta  ai  sensi dell'ultimo comma dello stesso
articolo,  vengono  assegnate  secondo  l'ordine delle graduatorie. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001.
    L'importo  annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato   al   contributo   previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito personale complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85.
    Il  superamento  del  limite  di reddito determina la perdita del
diritto  alla  borsa  di  studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta  l'obbligo  di  restituire  le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  permanenza  all'estero  nella misura del 50%. Il periodo
complessivo  non  deve superare l'esatta meta' della durata del corso
di dottorato.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  (anche per un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.