IL COMANDANTE GENERALE
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642,  concernente  «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della   legge   18 febbraio   1999,  n.  28,  riguardante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
    Vista   la   legge   23 agosto   1988,   n.  370,  sull'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 199, recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
    Visto  l'art. 3,  commi  dal  212 al 220, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita' di leva nel
Corpo della Guardia di finanza quali finanzieri ausiliari;
    Visti  gli  articoli 1,  commi 105 e 115, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  fissano la durata della ferma e il numero complessivo di giovani
da  ammettere  al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia,
tra l'altro, per il 2003;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni concernente la «Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;
    Visto  l'art. 3,  comma  settimo,  della legge 15 maggio 1997, n.
127,  e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo»;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
il  «Regolamento  recante  norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   nella  Guardia  di  finanza»,  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede,  tra  l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
    Vista  la determinazione del comandante generale n. 167483 datata
1° giugno  2000  e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche  da  adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato
decreto   ministeriale   17 maggio   2000,   n. 155,  concernente  il
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio militare»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.  445,  concernente  il  «Testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
    Vista  la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre  2002,  con  la  quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti   di   «celibato,   nubilato   e  vedovanza»  previsti  per
l'arruolamento nel Corpo;
    Ritenuta  l'inderogabile  necessita'  di  immettere  in servizio,
nell'anno  2004,  contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze
di controllo del territorio in Italia meridionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Posti disponibili per l'arruolamento
    E'  indetto,  per l'anno 2004, un concorso per il reclutamento di
duecentoquarantacinque  allievi  finanzieri  ausiliari,  che  saranno
incorporati,  secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei
successivi  articoli,  in  due  aliquote nei mesi di aprile e ottobre
2004.
    Possono partecipare al concorso i giovani iscritti nelle liste di
leva:
      a) di terra:
        1) chiamati  a  visite  di leva ed arruolati nel 4° trimestre
dell'anno 2003;
        2) arruolati  con  la  classe  1980  e precedenti, ammessi al
ritardo fino al 31 dicembre 2003;
      b)  di  mare,  previo  nulla  osta  rilasciato dalle competenti
Capitanerie   di  porto,  appartenenti  alla  classe  1985  e  classi
precedenti.
    Gli  aspiranti  iscritti  nelle  liste  di  leva  di  mare devono
allegare  alla domanda, pena l'esclusione dal concorso, il prescritto
nulla  osta  all'arruolamento  nel  Corpo  della  Guardia di finanza,
rilasciato   dalle   competenti   Capitanerie  di  porto,  recante  i
coefficienti  relativi  al  profilo  somato-funzionale dell'aspirante
cosi' come riscontrato in sede di visita di leva.
    I  giovani  che avranno presentato domanda per l'espletamento del
servizio  di leva nella Guardia di finanza saranno precettati, previo
superamento   dei  prescritti  accertamenti  definitivi,  di  cui  al
successivo  art. 9,  entro  il  numero  stabilito,  dalle  competenti
autorita'  militari  con  le  aliquote di chiamata di pertinenza, per
l'avvio ad un istituto di istruzione del Corpo.
    La   mancata   presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  ovvero
all'Istituto  di istruzione della Guardia di finanza, non comporta la
denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi.