Art. 10.
                 Mancata presentazione del candidato
    L'aspirante  che,  regolarmente  convocato,  non  si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la
visita  medica preliminare o per la visita medica di revisione, sara'
considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.
    I  presidenti  delle  sottocommissioni competenti hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel
rispetto  del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati.