Art. 10. Mancata presentazione del candidato L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la visita medica preliminare o per la visita medica di revisione, sara' considerato rinunziatario ed escluso dal concorso. I presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati.