Art. 12.
                     Documentazione da produrre
    I  candidati,  giudicati  idonei  al  termine  degli accertamenti
definitivi,   dovranno   presentare   o   far  pervenire  al  Comando
provinciale  della  Guardia  di  finanza  competente,  entro quindici
giorni  dalla  data  di  comunicazione  di  idoneita'  al concorso, i
certificati  rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice,
o  le  dichiarazioni  sostitutive  nei  casi  previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli  preferenziali  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.