Art. 12. Documentazione da produrre I candidati, giudicati idonei al termine degli accertamenti definitivi, dovranno presentare o far pervenire al Comando provinciale della Guardia di finanza competente, entro quindici giorni dalla data di comunicazione di idoneita' al concorso, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, o le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.