Art. 14.
                             Graduatorie
    Al  termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di
cui   all'art. 6,  comma  primo,  lettera  a),  procede,  secondo  il
punteggio  riportato  da  ciascun  candidato,  alla  formazione della
graduatoria unica di merito.
    Il  punteggio  complessivo  e'  determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
      a) per  l'idoneita'  fisica,  secondo  le modalita' di cui alla
tabella A in allegato 2;
      b) per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato
2;
      c) per  il  possesso  degli  attestati  professionali, d'arte e
mestiere  effettivamente posseduti all'atto della presentazione delle
domande, di cui alla tabella C in allegato 2.
    A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle  di  cui  all'art. 2,  comma nono, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.