Art. 14. Graduatorie Al termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria unica di merito. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti: a) per l'idoneita' fisica, secondo le modalita' di cui alla tabella A in allegato 2; b) per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato 2; c) per il possesso degli attestati professionali, d'arte e mestiere effettivamente posseduti all'atto della presentazione delle domande, di cui alla tabella C in allegato 2. A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma nono, della legge 16 giugno 1998, n. 191.