Art. 15. Incorporamento dei prescelti Sono ammessi ai corsi di formazione, della durata di quattro mesi, in qualita' di allievi finanzieri ausiliari i candidati iscritti nella graduatoria unica di merito di cui al precedente art. 14, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna aliquota di arruolamento e secondo l'ordine della graduatoria stessa, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera e). Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi. La stessa potra', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante. L'allievo riconosciuto non piu' in possesso dell'idoneita' psico-fisica e' escluso dal concorso e rinviato alla competente autorita' militare a cura del Comando legione allievi. Avverso tale esclusione, l'interessato potra' produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 9, ultimo comma. Gli aspiranti, in soprannumero nella graduatoria di cui al precedente art. 14, saranno posti a disposizione delle competenti autorita' militari, ad eccezione dei primi cinquanta, che saranno tenuti disponibili per le eventuali sostituzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro i venti giorni successivi all'inizio del corso. Il Comando centro di reclutamento, di concerto con le competenti autorita' militari, provvede ad integrare le convocazioni, secondo l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili. L'aspirante che non si presenti, entro il giorno e l'ora fissati, presso l'istituto di istruzione e' considerato rinunciatario. Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a cause di forza maggiore, comunicati entro 24 ore, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del comandante dell'istituto di istruzione che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica di controllo, potra' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta di esonero dal corso. Le decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando provinciale competente per il ruolo di residenza.