Art. 15.
                    Incorporamento dei prescelti
    Sono  ammessi  ai  corsi  di  formazione, della durata di quattro
mesi,  in  qualita'  di  allievi  finanzieri  ausiliari  i  candidati
iscritti  nella  graduatoria  unica  di  merito  di cui al precedente
art. 14,  nei  limiti  dei posti disponibili per ciascuna aliquota di
arruolamento  e secondo l'ordine della graduatoria stessa, sempreche'
abbiano  conseguito  il  giudizio  di idoneita' alla visita medica di
controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma dell'atto
di  arruolamento,  a  cura  della sottocommissione di cui all'art. 6,
comma primo, lettera e).
    Prima    della    visita   medica   di   controllo,   la   citata
sottocommissione  fissa,  in  apposito  atto,  con  riferimento  alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
    La  stessa  potra', nell'espletamento dei propri lavori, disporre
l'esecuzione  di  tutti  gli  accertamenti  ritenuti,  eventualmente,
necessari   per   una   migliore   valutazione   del  quadro  clinico
dell'aspirante.
    L'allievo   riconosciuto  non  piu'  in  possesso  dell'idoneita'
psico-fisica  e'  escluso  dal  concorso  e  rinviato alla competente
autorita' militare a cura del Comando legione allievi.
    Avverso  tale  esclusione,  l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'art. 9, ultimo comma.
    Gli  aspiranti,  in  soprannumero  nella  graduatoria  di  cui al
precedente  art. 14,  saranno  posti  a disposizione delle competenti
autorita'  militari,  ad  eccezione  dei primi cinquanta, che saranno
tenuti  disponibili  per  le eventuali sostituzioni di cui all'ultimo
comma   del  presente  articolo,  entro  i  venti  giorni  successivi
all'inizio del corso.
    Il  Comando centro di reclutamento, di concerto con le competenti
autorita'  militari,  provvede  ad integrare le convocazioni, secondo
l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili.
    L'aspirante che non si presenti, entro il giorno e l'ora fissati,
presso l'istituto di istruzione e' considerato rinunciatario.
    Eventuali  ritardi nella presentazione al corso dovuti a cause di
forza  maggiore,  comunicati  entro  24 ore, sono valutati a giudizio
discrezionale   ed  insindacabile  del  comandante  dell'istituto  di
istruzione  che,  sentito  il presidente della sottocommissione della
visita  medica  di  controllo,  potra' differire la presentazione del
candidato,  purche'  il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro
il  decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati
saranno  computati  ai  fini  della proposta di esonero dal corso. Le
decisioni   saranno   comunicate  al  candidato  tramite  il  Comando
provinciale competente per il ruolo di residenza.