Art. 17. Trattamento economico ed immissione nel ruolo degli appuntati e finanzieri Durante la frequenza del corso ed al compimento del quarto mese d'istruzione, gli allievi finanzieri ausiliari percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. Il servizio di finanziere ausiliario e', a tutti gli effetti, servizio di leva ed ha durata pari a dodici mesi (art. 1, comma 105, legge 23 dicembre 1996, n. 662).