Art. 17.
Trattamento  economico  ed  immissione  nel  ruolo  degli appuntati e
                             finanzieri
    Durante  la  frequenza del corso ed al compimento del quarto mese
d'istruzione,   gli  allievi  finanzieri  ausiliari  percepiranno  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
    Il  servizio  di  finanziere  ausiliario e', a tutti gli effetti,
servizio  di leva ed ha durata pari a dodici mesi (art. 1, comma 105,
legge 23 dicembre 1996, n. 662).