Art. 18. Rafferma annuale e/o quadriennale All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria di anni quattro, previo completamento del corso di istruzione e di addestramento, previsto per i finanzieri. Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro. Al termine del corso di istruzione, i finanzieri ausiliari saranno destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedano.