Art. 18.
                  Rafferma annuale e/o quadriennale
    All'atto  del  collocamento  in  congedo,  coloro che ne facciano
richiesta  ed  abbiano  prestato  lodevole  servizio,  possono essere
trattenuti  per  un  altro  anno,  con  la  qualifica  di  finanzieri
ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati
dalla  legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria
di  anni  quattro,  previo completamento del corso di istruzione e di
addestramento, previsto per i finanzieri.
    Il  servizio  gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento
e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i
finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
    Al  termine  del  corso  di  istruzione,  i  finanzieri ausiliari
saranno  destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiedano.