Art. 19.
                   Trattamento dei dati personali
    Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996,
n.  675,  i  dati  personali  forniti  dai candidati saranno raccolti
presso  il  Centro  di  reclutamento  della Guardia di finanza per le
finalita'  concorsuali  e  saranno  trattati  presso  la  banca  dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla gestione del
rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  od  alla
posizione   giuridica-economica   del  candidato,  nonche',  in  caso
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Comandante  del  Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento e' il Comandante generale della
Guardia di finanza.
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
      Roma, 2 dicembre 2003
Gen. C.A.: Speciale