Art. 3.
                      Domanda di partecipazione
    La  domanda  deve  essere compilata, in triplice copia, presso il
Comando  provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia,    nella    cui    circoscrizione   l'aspirante   risiede,
esclusivamente  sull'apposito  modulo  ivi  disponibile,  che  potra'
essere riprodotto anche in fotocopia.
    Il  concorrente,  che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso  sia  minorenne,  dovra'  allegare  alla
stessa,  a  pena  di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme  all'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  della
presente  determinazione,  redatto  dal  sindaco  o  suo  delegato  e
sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  da  uno  solo  in caso di
impedimento  dell'altro o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi
i  genitori.  Nel  caso  che  l'assenso  sia  firmato da uno solo dei
genitori,   dovranno  essere  documentati  i  motivi  per  cui  manca
l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche
se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
    Limitatamente  agli  aspiranti  iscritti  nelle  liste di leva di
terra,  i  comandi  provinciali, dopo aver compilato la parte ad essi
riservata,  invieranno  due copie della suddetta domanda ai distretti
militari  di  appartenenza,  i  quali  provvederanno, a loro volta, a
restituirne una, debitamente compilata per la parte di competenza.
    Le  domande,  restituite  dai  distretti  militari  che non hanno
concesso  la disponibilita' dell'aspirante all'arruolamento nel Corpo
della  Guardia  di  finanza,  vengono archiviate da parte dei comandi
provinciali. Di cio' e' data comunicazione all'interessato.
    La  domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia
di finanza fa decadere, irrevocabilmente, limitatamente agli iscritti
nelle  liste  di  terra,  qualsiasi  forma  di ritardo o rinvio della
chiamata alle armi precedentemente ottenuto.
    Le domande di partecipazione al concorso, prodotte nei termini ma
formalmente    irregolari   ovvero   incomplete   di   talune   delle
dichiarazioni  prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati   per   essere   successivamente   regolarizzate,  ovvero
integrate   delle  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine  perentorio  di  cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.  L'impossibilita',  per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
    I  provvedimenti  di  archiviazione  delle  domande, ai sensi del
presente  articolo,  dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
      gerarchico   al  comandante  interregionale  della  Guardia  di
finanza  dal  quale  dipende  il  comando provinciale che ha disposto
l'archiviazione,  ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro
30  giorni  dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma primo
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 novembre  1971,
n. 1199;
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
    La  domanda  di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il  sottoscrittore  dichiara, tra l'altro, di essere consapevole che,
in  caso  di  false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il
10 gennaio 2004.