Art. 3. Domanda di partecipazione La domanda deve essere compilata, in triplice copia, presso il Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, esclusivamente sull'apposito modulo ivi disponibile, che potra' essere riprodotto anche in fotocopia. Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne, dovra' allegare alla stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi. Limitatamente agli aspiranti iscritti nelle liste di leva di terra, i comandi provinciali, dopo aver compilato la parte ad essi riservata, invieranno due copie della suddetta domanda ai distretti militari di appartenenza, i quali provvederanno, a loro volta, a restituirne una, debitamente compilata per la parte di competenza. Le domande, restituite dai distretti militari che non hanno concesso la disponibilita' dell'aspirante all'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, vengono archiviate da parte dei comandi provinciali. Di cio' e' data comunicazione all'interessato. La domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia di finanza fa decadere, irrevocabilmente, limitatamente agli iscritti nelle liste di terra, qualsiasi forma di ritardo o rinvio della chiamata alle armi precedentemente ottenuto. Le domande di partecipazione al concorso, prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che potranno impugnarli, producendo ricorso: gerarchico al comandante interregionale della Guardia di finanza dal quale dipende il comando provinciale che ha disposto l'archiviazione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore dichiara, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il 10 gennaio 2004.